giovedì 27 ottobre 2011

Berlusconi prende in giro l'Europa: già è legge la pensione a 67 anni nel 2026

I mercati finanziari avevano tutti gli occhi puntati sul vertice europeo di ieri a Bruxelles e tutti i leader politici hanno cercato di dispensare ventate di ottimismo e fiducia.
Bene l'Italia, bene la Grecia, bene il fondo salva euro, ottimo il balzo in avanti stamani di tutte le borse europee.
Ma c'è solo fumo e niente arrosto, e ben presto le bugie si ritorceranno contro.
Purtroppo Berlusconi, abituato dalla sua storia imprenditoriale, confonde gli annunci politici con gli spot pubblicitari.
Ma se i suoi uffici di marketing possono lanciare la superofferta Mediaset-Premium vendendo l'abbonamento allo stesso prezzo di prima, in politica la cosa diventa più complicata, non fosse altro perchè deve analisti ed economisti che difficilmente si lasciano abbindolare.
Nella letterina delle buone promesse Berlusconi ha avuto il coraggio di inserire l'innalzamento della pensione a 67 anni nel 2026.
Il comma 4 dell'articolo 18 della manovra correttiva di agosto già aveva previsto ciò.
La domanda a questo punto sorge spontanea: Berlusconi lo è o lo fà?

Riporto la scheda di lettura del servizio studi della camera dei deputati, che potete consultare integralmente all'indirizzo: http://www.camera.it/126?PDL=4509&leg=16&tab=6


4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2013» e sono soppresse le parole: «, salvo quanto indicato al comma 12-ter,»;
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «2013» e «30 giugno» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2011» e «31 dicembre» ed è soppresso l'ultimo periodo.


Il comma 4 modifica la disciplina normativa introdotta dall’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, che precede l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT.

Il comma 2 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.
L’attuazione della relativa normativa tecnica era demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non poteva superare i 3 mesi.
Successivamente, l’articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010, ha dato attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 22-ter, modificandole in alcune parti. In particolare, si prevede l’adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall’ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, poi, l’adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.



La disposizione in particolare prevede:
§      modificando il comma 12-bis del richiamato articolo 12, l’anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. (lettera a)).
Nel testo originario del decreto-legge l’anticipo era fissato al 1° gennaio 2014;
§      modificando il successivo comma 12-ter, l’anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, viene posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni; infine, attraverso l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 12-ter, viene eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale (tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto cadenza triennale) (lettera b)).
Nel testo originario del decreto-legge l’anticipo era invece fissato al 1° gennaio 2012 e veniva fatta salva la previsione che il secondo adeguamento fosse biennale.
Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare
Fabbisogno
Indebitamento netto

2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Minori spese correnti



38



38



38

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ascrive alle stesse i seguenti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già scontati con riferimento alla formulazione originaria.
(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare
Fabbisogno
Indebitamento netto

2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Minori spese correnti


38
262


38
262


38
262

Pertanto l’effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica della norma in esame risulta il seguente.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare
Fabbisogno
Indebitamento netto

2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Minori spese correnti


38
300


38
300


38
300

La relazione tecnica riferita al testo originarioquantifica le minori spese come risulta dalla tabella che segue:
(milioni di euro)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
0
38
320
421
341
730
750
764
775

La relazione tecnica precisa che la quantificazione è condotta sulla base di parametri ed ipotesi coerenti con le valutazioni sottostanti la relazione tecnica alla disposizione contenuta dall’articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies, del D.L. n. 78/2010 e sulla base del regime delle decorrenze vigente.
In particolare, l’effetto delle disposizioni in esame rispetto a quanto già previsto dal D.L. n. 78/2010 consiste in un incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2014 pari a 3 mesi; di ulteriori 3 mesi dal 2016[177], a fronte dell’incremento di 3 mesi dal 2015 ascrivibile a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010. Dal 2019 gli adeguamenti successivi risultano equivalenti e pari a 4 mesi fino al 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 9 mesi[178]. In ogni caso, la relazione tecnica sottolinea che gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall’ISTAT a consuntivo.

La relazione tecnica riferita alle modifiche, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, precisa che le scadenze e la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti è uniformata a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007.
In particolare, gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 si sostanziano in un incremento dei requisiti di 3 mesi dal 2013 e di ulteriori 4 mesi dal 2016, da confrontarsi con un incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti. Quindi rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, dell'A.S. 2814 l'incremento dei requisiti è di 3 mesi per l'anno 2013 e di 1 mese dal 2016.
Per la valutazione degli incrementi della speranza di vita a 65 anni è stato adottato lo scenario demografico Istat centrale. Pertanto, dall’articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies), come modificato dalla norma in esame, consegue che per gli adeguamenti:
       dal 1° gennaio 2013 è stimato un incremento dei requisiti pari a 3 mesi, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi);
       dal 2016 la stima degli incrementi triennali è pari a 4 mesi fino a circa il 2030;
       dal 2030 l’incremento è stimato attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa.
Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 10 mesi. La relazione tecnica precisa inoltre che, come indicato dalla normativa in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.
La relazione tecnica quantifica le seguenti economie, che tengono conto dell'effetto differenziale con quanto già scontato in sede di relazione tecnica all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 78/2010 e in sede di relazione tecnica all' A.S. 2814 (D.L. 98/2011):

(milioni di euro)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
38
262
290
29
349
400
430
436
439

Pertanto, sulla base delle quantificazioni recate dalle relazioni tecniche relative rispettivamente al testo originario del decreto in esame (A.S. 2814) e alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, gli effetti di risparmio complessivamente derivanti dall’articolo 18, comma 4, risulterebbero i seguenti:

(milioni di euro)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Vecchio testo
0
0
38
320
421
341
730
750
764
775
Nuovo testo
0
38
262
290
29
349
400
430
436
439
Totale
0
38
300
610
450
690
1130
1180
1200
1214

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima dei risparmi recata dalla relazione tecnica appare coerente con i parametri e la metodologia contenuti in precedenti relazioni tecniche relative a norme di analogo tenore

4 commenti:

Aldus ha detto...

ìPrepariamo scarponi, giacche a vento e che altro, riattiamo i nascondigli dei Partigiani sugli Appennini e cominciamo una guerriglia per liberare l'Italia. Fra poco non ci sarà altro da fare. Politici e Bankazzieri ormai vanno a merenda da decenni, la gente è spremuta come limoni, i bambini ormai sono nutriti coi prodotti più economici dei supermercati dei bankazzieri e i vecchi soffrono in silenzio con miserabili pensioni...Iniziamo una resistenza afghana fra crepacci e caverne degli Appennini: scassati e malpagati e di mala voglia come sono ormai anche carabinieri e cha altro, forse ce la possiamo fare...

alessio ha detto...

ma gli Italiani hanno veramente voglia di cambiare? Perchè non servirebbe la resistenza sui monti, basterebbe qualche accorgimento nella nostra vita quotidiana per metterli in mutande!

MBWASHERE ha detto...

più che altro basterebbe più informazione...cosa che manca davvero....milioni di persone abbindolate da quei TG di merda e non si risolve nulla

Tia911 ha detto...

il problema è che non ci sono poi tante persone che vivono male in italia (= hanno un reddito maggiore di 3000 euro al mese)
xke altrimenti ci sarebbe gia stata la rivoluzione...